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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

1. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data
dell'ultima registrazione.

2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e
i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti.

3. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono
essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di
immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e
possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. (1)

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(1) N. Redaz. - Comma aggiunto dall'art. 7 bis del D.L. 10.06.94,
n. 357, convertito con modificazioni dalla dalla L. 08.08.94, n.
489.


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