Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1818 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPOSSIBILITA` O NOTEVOLE DIFFICOLTA` DI RESTITUZIONE 1. Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione e` divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi e` tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
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