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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMPOSSIBILITA` O NOTEVOLE DIFFICOLTA` DI RESTITUZIONE

1. Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione
e` divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non
imputabile al debitore, questi e` tenuto a pagarne il valore, avuto
riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva
eseguire.


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