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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FORME E PUBBLICITA`

1. La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della
persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma
che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta
dalla legge.

2. Se per il contratto e` richiesta a determinati effetti una forma
di pubblicita`, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche
la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o
dell'accettazione della persona nominata.


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