Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2341 ter   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

(PUBBLICITA’ DEI PATTI PARASOCIALI)

1. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i
patti parasociali devono essere comunicati alla societa' e dichiarati
in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere
trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso
l'ufficio del registro delle imprese.

2. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma
precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto
parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le
deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono
impugnabili a norma dell'articolo 2377.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso