Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2341 ter vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo (PUBBLICITA’ DEI PATTI PARASOCIALI)
1. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i
patti parasociali devono essere comunicati alla societa' e dichiarati
in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere
trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso
l'ufficio del registro delle imprese.
2. In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma
precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto
parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le
deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono
impugnabili a norma dell'articolo 2377.
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