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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PROCEDURA

1. La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti
giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella
cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la
sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e
delibera in camera di consiglio sulla domanda di legittimazione.

3. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni
dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello. Questa,
richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.

4. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e` annotata in
calce all'atto di nascita del figlio.


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