Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1396 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DELLA PROCURA 1. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. 2. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
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