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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DELLA PROCURA

1. Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate
a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione del contratto.

2. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza
conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno
senza colpa ignorate.


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