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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DISTINZIONE DEI BENI

1. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli
alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo
a scopo transitorio, e in genere tutto cio` che naturalmente o
artificialmente e` incorporato al suolo.

2. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo
e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro
utilizzazione.

3. Sono mobili tutti gli altri beni.


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