Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 812 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DISTINZIONE DEI BENI 1. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio` che naturalmente o artificialmente e` incorporato al suolo. 2. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. 3. Sono mobili tutti gli altri beni.
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