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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODIFICA DELLE CONVENZIONI

1. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o
successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non
e` stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

2. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico
alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le
altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva
l'omologazione del giudice. L'omologazione puo` essere chiesta da
tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.

3. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno
effetto rispetto ai terzi solo se ne e` fatta annotazione in margine
all'atto del matrimonio.

4. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della
trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta
a norma degli art. 2643 e seguenti. (1)

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(1) N. Redaz. - La L. 19.05.75, n. 151, art. 44 ha modificato il
presente articolo.


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