Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 163 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODIFICA DELLE CONVENZIONI 1. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non e` stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. 2. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione puo` essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. 3. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e` fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. 4. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli art. 2643 e seguenti. (1) ------------ (1) N. Redaz. - La L. 19.05.75, n. 151, art. 44 ha modificato il presente articolo.
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