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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RISARCIMENTO DEI DANNI

1. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico
o per scrittura privata da una persona maggiore di eta` o dal minore
ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure
risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il
promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire
il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le
obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e`
risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni
corrispondono alla condizione delle parti.

2. Lo stesso risarcimento e` dovuto dal promittente che con la
propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

3. La domanda non e` proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto
di celebrare il matrimonio.


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