Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 81 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RISARCIMENTO DEI DANNI 1. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta` o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e` risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. 2. Lo stesso risarcimento e` dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. 3. La domanda non e` proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
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