Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 156 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI 1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e` necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. 2. L'entita` di tale somministrazione e` determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. 3. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli art. 433 e seguenti. 4. Il giudice che pronunzia la separazione puo` imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155. 5. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818. 6. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo` disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. 7. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo` disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. ----------- N. Redaz. - Con sentenza 31.05.83, n. 144, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 6 nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi separati consensualmente. Con sentenza 19.01.87, n. 5, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 7 nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.
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