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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SCORTE MORTE

1. Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono
state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con
determinazione della specie, qualita` e quantita`, devono, anche se
stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella
stessa specie, qualita` e quantita` e, se si tratta di scorte fisse,
come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o
la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore
corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non puo`
essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle
colture e la pratica dei luoghi.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche se,
all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che
rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo
l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle
scorte.

3. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del
valore, l'affittuario ne acquista la proprieta`, e, alla fine
dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura
per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo
corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte
delle altre.

4. Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative (1) o
le diverse pattuizioni delle parti.

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(1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44, n. 369 ha soppresso
l'ordinamento corporativo, per cui le disposizioni che richiamano le
norme corporative sono da ritenersi abrogate.


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