Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2609 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RECESSO ED ESCLUSIONE 1. Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. 2. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorche` dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
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