Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 802 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TERMINI E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE 1. La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante e` venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. 2. Se il donatario si e` reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione e` di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
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