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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA

1. La quota puo` formare oggetto di espropriazione.

2. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve
essere notificata alla societa` a cura del creditore.

3. Se la quota non e` liberamente trasferibile e il creditore, il
debitore e la societa` non si accordano sulla vendita della quota
stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e` priva di
effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la societa`
presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso
di fallimento di un socio.


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