Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2480 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA 1. La quota puo` formare oggetto di espropriazione. 2. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla societa` a cura del creditore. 3. Se la quota non e` liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societa` non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e` priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la societa` presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. 4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.
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