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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESTRAZIONE PER PREMI O RIMBORSI

1. Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per
premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione
spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia
anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.

2. Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve
comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei
titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.

3. In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facolta` di
acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una
quantita` corrispondente di titoli, dandone comunicazione al
venditore prima dell'inizio della estrazione.


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