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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVIETO DI NOZZE

1. E` illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le
ulteriori.

2. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di
pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il
tempo del celibato o della vedovanza, non puo` goderne che durante
il celibato o la vedovanza.


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