Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 636 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DI NOZZE 1. E` illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. 2. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo` goderne che durante il celibato o la vedovanza.
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