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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONCILIAZIONE DI OPPOSTI INTERESSI

1. Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non
pubblica puo` essere utile, l'autorita` giudiziaria deve valutare
l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai
vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria
dall'uso a cui l'acqua e` destinata o si vuol destinare.

2. L'autorita` giudiziaria puo` assegnare un'indennita` ai
proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

3. In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi
sulle acque e sulle opere idrauliche.


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