Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 912 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONCILIAZIONE DI OPPOSTI INTERESSI 1. Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica puo` essere utile, l'autorita` giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua e` destinata o si vuol destinare. 2. L'autorita` giudiziaria puo` assegnare un'indennita` ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto. 3. In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.
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