Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 927 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COSE RITROVATE 1. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Versione PDF |