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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MODIFICHE CONVENZIONALI ALLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI

1. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma
dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni
purche` i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art.
161.

2. I beni indicati alle lettere c), d) ed e), dell'art. 179 non
possono essere compresi nella comunione convenzionale.

3. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative
all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle
quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione
legale.


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