Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 210 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MODIFICHE CONVENZIONALI ALLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI 1. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purche` i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161. 2. I beni indicati alle lettere c), d) ed e), dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale. 3. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
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