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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE

1. Quando la cessione e` a titolo oneroso, il cedente e` tenuto a
garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La
garanzia puo` essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre
obbligato per il fatto proprio.

2. Se la cessione e` a titolo gratuito, la garanzia e` dovuta solo
nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la
garanzia per l'evizione.


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