Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1266 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE 1. Quando la cessione e` a titolo oneroso, il cedente e` tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo` essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. 2. Se la cessione e` a titolo gratuito, la garanzia e` dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.
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