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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CALO NATURALE

1. Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette
durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il
vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo
naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la
diminuzione non e` avvenuta in conseguenza della natura delle cose o
che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura
accertata.

2. Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.


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