Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 496 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RENDIMENTO DEL CONTO 1. L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.
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