Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 108 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INAPPONIBILITA` DI TERMINI E CONDIZIONI 1. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puo` essere sottoposta ne` a termine ne` a condizione. 2. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non puo` procedere alla celebrazione del matrimonio. Se cio` nonostante il matrimonio e` celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
Versione PDF |