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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INAPPONIBILITA` DI TERMINI E CONDIZIONI

1. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in
marito e in moglie non puo` essere sottoposta ne` a termine ne` a
condizione.

2. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale
dello stato civile non puo` procedere alla celebrazione del
matrimonio. Se cio` nonostante il matrimonio e` celebrato, il
termine e la condizione si hanno per non apposti.


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