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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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NUOVA ISCRIZIONE DELL'IPOTECA

1. Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva
dell'obbligazione e` dichiarata nulla o altrimenti non sussiste
ovvero e` dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore
all'ipoteca, e l'iscrizione non e` stata conservata, si puo`
procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.


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