Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2881 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NUOVA ISCRIZIONE DELL'IPOTECA 1. Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione e` dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e` dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non e` stata conservata, si puo` procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.
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