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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di
nullita`.

2. Esso deve indicare:

1) l'oggetto e la durata del consorzio;

2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in
ordine alla rappresentanza in giudizio;

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

6) i casi di recesso e di esclusione;

7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

3. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della
produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le
quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di
esse.

4. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni
relative alla determinazione delle quote ad una o piu` persone, le
decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorita`
giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta
giorni dalla notizia.


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