Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2603 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO 1. Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullita`. 2. Esso deve indicare: 1) l'oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. 3. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. 4. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o piu` persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorita` giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.
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