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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LEGGI SPECIALI

1. Le societa` cooperative che esercitano il credito, le casse
rurali ed artigiane, le societa` cooperative per la costruzione e
l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre societa`
cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle
disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le
disposizioni delle leggi speciali.


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