Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2517 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LEGGI SPECIALI 1. Le societa` cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le societa` cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre societa` cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.
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