Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2544 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL'AUTORITA` 1. Le societa` cooperative, che a giudizio dell'autorita` governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita` governativa da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le societa` cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita` giuridica. (1) 2. Se vi e` luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu` commissari liquidatori. ------------------ (1) N. Redaz. - Comma modificato dall'art. 18 della L. 31.01.92, n. 59.
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