Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 2544   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL'AUTORITA`

1. Le societa` cooperative, che a giudizio dell'autorita`
governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui
sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno
depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di
gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita`
governativa da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e da iscriversi nel registro delle imprese. Le societa` cooperative
edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in
tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due
anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita` giuridica.
(1)

2. Se vi e` luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono
nominati uno o piu` commissari liquidatori.

------------------

(1) N. Redaz. - Comma modificato dall'art. 18 della L. 31.01.92, n.
59.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso