Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2718 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VALORE PROBATORIO DI COPIE PARZIALI 1. Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
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