Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
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(STIPULAZIONE E DEPOSITO DELL’ATTO COSTITUTIVO)
1. Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli
Intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori
assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per
l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.
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