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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO

1. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla
conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui
beni stessi, purche` questi si trovino ancora presso chi ha fatto le
prestazioni o le spese.

2. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno
diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese
sia stato in buona fede. Il creditore puo` ritenere la cosa soggetta
al privilegio finche` non e` soddisfatto del suo credito e puo`
anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.


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