Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2756 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO 1. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purche` questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. 2. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore puo` ritenere la cosa soggetta al privilegio finche` non e` soddisfatto del suo credito e puo` anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
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