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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente
provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha
cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita` di amministratori,
la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in
carica.

2. Il nuovo amministratore assume la qualita` di socio
accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.


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