Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2467 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 1. L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita` di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. 2. Il nuovo amministratore assume la qualita` di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
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