Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1460 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO 1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo` rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. 2. Tuttavia non puo` rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e` contrario alla buona fede.
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