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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei
contraenti puo` rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la
propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati
stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

2. Tuttavia non puo` rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle
circostanze, il rifiuto e` contrario alla buona fede.


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