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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INDEBITO SOGGETTIVO

1. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un
errore scusabile, puo` ripetere cio` che ha pagato, sempre che il
creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle
garanzie del credito.

2. Chi ha ricevuto l'indebito e` anche tenuto a restituire i frutti
e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal
giorno della domanda, se era in buona fede.

3. Quando la ripetizione non e` ammessa, colui che ha pagato
subentra nei diritti del creditore.


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