Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2036 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INDEBITO SOGGETTIVO 1. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo` ripetere cio` che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. 2. Chi ha ricevuto l'indebito e` anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. 3. Quando la ripetizione non e` ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
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