Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1120 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INNOVAZIONI 1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu` comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. 2. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita` o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
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