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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INNOVAZIONI

1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu` comodo o al maggior rendimento delle
cose comuni.

2. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilita` o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condomino.


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