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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DATA DELLA SCRITTURA PRIVATA NEI CONFRONTI DEI TERZI

1. La data della scrittura privata della quale non e` autenticata la
sottoscrizione non e` certa e computabile riguardo ai terzi, se non
dal giorno in cui la scrittura e` stata registrata o dal giorno
della morte o della sopravvenuta impossibilita` fisica di colui o di
uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il
contenuto della scrittura e` riprodotto in atti pubblici o, infine,
dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo
egualmente certo l'anteriorita` della formazione del documento.

2. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni
unilaterali non destinate a persona determinata puo` essere
accertata con qualsiasi mezzo di prova.

3. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto
conto delle circostanze, puo` ammettere qualsiasi mezzo di prova.


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