Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2704 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DATA DELLA SCRITTURA PRIVATA NEI CONFRONTI DEI TERZI 1. La data della scrittura privata della quale non e` autenticata la sottoscrizione non e` certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura e` stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilita` fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura e` riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita` della formazione del documento. 2. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata puo` essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. 3. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo` ammettere qualsiasi mezzo di prova.
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