Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2558 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SUCCESSIONE NEI CONTRATTI 1. Se non e` pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. 2. Il terzo contraente puo` tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita` dell'alienante. 3. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
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