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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

1. Se non e` pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda
subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa
che non abbiano carattere personale.

2. Il terzo contraente puo` tuttavia recedere dal contratto entro
tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilita` dell'alienante.

3. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e
dell'affitto.


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