Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 42 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVERSA DESTINAZIONE DEI FONDI 1. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia piu` attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorita` governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non e` stata disciplinata al momento della costituzione.
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