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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVERSA DESTINAZIONE DEI FONDI

1. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo
non sia piu` attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo
di fondi, l'autorita` governativa stabilisce la devoluzione dei
beni, se questa non e` stata disciplinata al momento della
costituzione.


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