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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TERRENI ESCLUSI DAI TRASFERIMENTI

1. Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono
esclusi:

1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei
medesimi;

3) le aree fabbricabili;

4) gli orti, i giardini, i parchi;

5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di
stabilimenti industriali o commerciali;

6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri
gravi rischi;

7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o
singolarita` di coltura presentano caratteristiche di spiccata
individualita`.


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