Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 852 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TERRENI ESCLUSI DAI TRASFERIMENTI 1. Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi: 1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica; 2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi; 3) le aree fabbricabili; 4) gli orti, i giardini, i parchi; 5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali; 6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi; 7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarita` di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualita`.
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