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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONTROLLO SULL'ATTIVITA` DEI SINGOLI CONSORZIATI

1. I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da
parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare
l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.


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