Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2605 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONTROLLO SULL'ATTIVITA` DEI SINGOLI CONSORZIATI 1. I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
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