Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 792 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA RIVERSIBILITA` 1. Il patto di riversibilita` produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione e` stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta. 2. E` valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
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