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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DELLA RIVERSIBILITA`

1. Il patto di riversibilita` produce l'effetto di risolvere tutte
le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante
liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a
garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli
altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso
soltanto in cui la donazione e` stata fatta con lo stesso contratto
matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.

2. E` valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la
quota di riserva spettante al coniuge superstite sul patrimonio del
donatario, compresi in esso i beni donati.


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