Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2186 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOZIONE E NORME APPLICABILI 1. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e` conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. 2. In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione. 3. Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.
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