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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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NOZIONE E NORME APPLICABILI

1. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e` conferito
dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

2. In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al
soccidante spetta il controllo della gestione.

3. Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto
applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.


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