Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2672 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LEGGI SPECIALI 1. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
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