Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1367 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO 1. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche` in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
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