Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1412 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PRESTAZIONE AL TERZO DOPO LA MORTE DELLO STIPULANTE 1. Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo` revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. 2. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche` il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
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