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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PRESTAZIONE AL TERZO DOPO LA MORTE DELLO STIPULANTE

1. Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello
stipulante, questi puo` revocare il beneficio anche con una
disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di
volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante
abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

2. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del
terzo se questi premuore allo stipulante, purche` il beneficio non
sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.


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