Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2270 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO 1. Il creditore particolare del socio, finche` dura la societa`, puo` far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. 2. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio puo` inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della societa`.
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