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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

1. Il creditore particolare del socio, finche` dura la societa`,
puo` far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e
compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo
nella liquidazione.

2. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i
suoi crediti, il creditore particolare del socio puo` inoltre
chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.
La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo
che sia deliberato lo scioglimento della societa`.


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