Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1133 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AMMINISTRATORE 1. I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e` ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorita` giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
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