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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AMMINISTRATORE

1. I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore e` ammesso ricorso all'assemblea, senza
pregiudizio del ricorso all'autorita` giudiziaria nei casi e nel
termine previsti dall'art. 1137.


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