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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COMPARTI

1. Quando e` prevista la formazione di comparti, costituenti unita`
fabbricabili con speciali modalita` di costruzione e di adattamento,
gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono
regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile
l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per
l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, puo` procedersi
all'espropriazione a norma delle leggi in materia.


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