Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 870 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMPARTI 1. Quando e` prevista la formazione di comparti, costituenti unita` fabbricabili con speciali modalita` di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, puo` procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.
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