Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1424 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO 1. Il contratto nullo puo` produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullita`.
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