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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PROPRIETA` DEL BESTIAME CONSEGNATO

1. Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato
determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso,
della qualita`, dell'eta` e del peso, anche se ne e` stata fatta
stima, la proprieta` di esso rimane al locatore. Tuttavia
l'affittuario puo` disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel
fondo la dotazione necessaria.


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