Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1642 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PROPRIETA` DEL BESTIAME CONSEGNATO 1. Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualita`, dell'eta` e del peso, anche se ne e` stata fatta stima, la proprieta` di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario puo` disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
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