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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Ciascuno dei contraenti puo` recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se il contratto e` a tempo determinato, o
senza preavviso, se il contratto e` a tempo indeterminato, qualora
si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto. Se il contratto e` a tempo indeterminato,
al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete
l'indennita` indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'azienda.


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