Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2119 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RECESSO PER GIUSTA CAUSA 1. Ciascuno dei contraenti puo` recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e` a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e` a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto e` a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita` indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. 2. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
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